Art.1 bis - Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi
[1] Una quota del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma settimo, non superiore al 10 per cento, è riservata allo sviluppo di nuove imprese giovanili nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo della manutenzione di opere civili ed industriali, nelle regioni del Mezzogiorno, nonché nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari e di aiuto personale alle persone diversamente abili in situazioni di gravità di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 5 febbraio 1992. n. 104, e agli anziani non autosufficienti.
[2]Le finalità di cui al comma primo, ad eccezione di quelle relative alle imprese che operano nel settore dei servizi socio-assistenziali domicliari e di aiuto personale alle persone diversamente abili in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma terzo, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti, sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile, di cui all'art. 1, comma quarto, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, come modificato dall'art. 1 della legge li agosto 1991, n. 275, che opera con i propri criteri e le proprie procedure.
[3] I soggetti destinatari dei benefici devono avere le caratteristiche delle società o delle cooperative di cui all'art. 1, comma primo, del D.L. 30 dicembre 1985, n. 786 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.