Sono ammissibili le seguenti tipologie di società:
società in nome collettivo (s.n.c.)
società semplici (s.s.)
società in accomandita semplice (s.a.s.)
società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
società per azioni (s.p.a.)
società a responsabilità limitata (s.r.l.)
società cooperative (comprese le minicooperative)
Sono escluse le ditte individuali, le società di fatto.
Le società devono avere i seguenti requisiti:
maggioranza assoluta di giovani tra i 18 e i 29 anni residenti nei territori di applicazione della legge al 1° gennaio 1994
oppure totalità di giovani tra i 18 e i 35 anni residenti nei territori di applicazione della legge al 1° gennaio 1994
La maggioranza assoluta deve essere sia finanziaria (i giovani devono possedere la maggioranza delle quote/azioni del capitale della società) che numerica (i giovani devono costituire la maggioranza dei soci, comprendendo nel calcolo sia le persone fisiche che quelle giuridiche)