Le imprese di minori dimensioni costituite nella forma di impresa individuale, impresa familiare, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società cooperative ex D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti in tutti i settori con esclusione delle imprese agricole ed agrituristiche, dei trasporti, della trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, che effettuano investimenti in unità aziendali localizzate nel territorio della Regione Toscana. Sono definite di minori dimensioni le imprese aventi non più di 95 dipendenti e non più di 2.582.284,50 di capitale investito, al netto di ammortamenti e di rivalutazioni monetarie. Sono escluse le imprese in cui gli immobilizzi tecnici, materiali e immateriali, sono costituiti per oltre il 50% da beni revenienti da cessione o conferimento di azienda o di rami di azienda.
Per le imprese individuali e familiari l'imprenditore deve avere, al momento della costituzione dell'impresa, un'età non superiore a 35 anni.
Per le società:
- i rappresentanti legali devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
- almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 51% del capitale sociale, devono avere un'età non superiore a 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa. Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche.
Per le società cooperative:
- i rappresentanti legali devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa;
- almeno il 50% dei soci cooperatori, che siano altresì soci lavoratori e detengano almeno il 51% dei voti nell'assemblea dei soci, devono avere un'età non superiore ai 35 anni, al momento della costituzione dell'impresa.
- I soggetti indicati sopra non possono essere titolari, legali rappresentanti o soci di altra impresa che abbia usufruito delle agevolazioni previste dalla L.R. 27/93. I requisiti previsti dalla L.R. 27/93 devono permanere per tutta la durata dell'operazione di finanziamento a medio termine o di leasing. Il requisito anagrafico deve essere rispettato in caso di variazione dei legali rappresentanti o della compagine sociale.
Le imprese indicate non devono essere state costituite prima di sei mesi dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento delle agevolazioni finanziarie. La data di costituzione coincide:
- per le imprese individuali con la data di inizio attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- per le società di persone con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo;
- per le società di capitali con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
Sono prioritarie le domande delle imprese individuali nelle quali il titolare sia di sesso femminile, nonché delle società nelle quali siano di sesso femminile i rappresentanti legali e almeno il 50% dei soci, che detengano almeno il 50% del capitale sociale, nonché le domande delle imprese per le quali almeno il 50% dell'investimento ammissibile è costituito dai beni di cui all'art. 5 della L.317/91 con esclusione delle licenze e della formazione del personale. Le priorità comportano un'anticipazione convenzionale di 60 giorni della data di completamento della documentazione e non sono cumulabili.